Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità)
1. Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, d'intesa con ANAS e con il concessionario delle rete autostradale, individua i siti per l'ubicazione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni per l'Alta Velocità ed Alta Capacità anche in fase di realizzazione.