stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.05.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti, in via sperimentale dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
  4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.