stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

  1. I compiti e le attività di competenza del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la gestione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, sono modificati ai sensi del presente articolo.
  2. Al fine di accelerare le attività previste dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le attività per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, per il loro adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea ed al Codice della strada, il Commissario straordinario ha i compiti ed i poteri per l'approvazione dei progetti dei necessari interventi e per l'accelerazione delle attività propedeutiche e/o connesse all'avvio ed esecuzione degli stessi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, tenuto conto del contributo pubblico che si renderà disponibile a legislazione vigente. Il Commissario straordinario dura in carico fino all'intervenuto collaudo amministrativo dei lavori oggetto degli interventi previsti nel presente articolo. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  3. Per le attività e i compiti assegnati, il Commissario può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto
  4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della struttura di supporto tecnico-amministrativo già costituita ai sensi dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. La struttura può essere integrata, ove necessario, da personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente competenti, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate. Una volta individuate le unità di personale necessarie per integrare la predetta struttura tecnica, le amministrazioni competenti provvedono a distaccare i propri dipendenti presso l'ufficio del Commissario straordinario, non più tardi del quindicesimo giorno successivo alla data di emissione del citato decreto. Il Commissario straordinario, ove lo ritenga strettamente necessario, può avvalersi di consulenti esterni. I costi derivanti dalle previsioni di cui al presente comma sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  5. Allo scopo di poter celermente consentire l'avvio e l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario approva i progetti degli interventi di cui al comma 2, che il concessionario autostradale deve redigere nella soluzione economicamente più vantaggiosa anche acquisendo, a titolo non oneroso, eventuali progetti già fatti redigere dal Commissario straordinario. Questi può ordinare, ove necessario, le modifiche opportune sotto il profilo tecnico. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini per i relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al secondo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
  6. Per poter rendere possibile il più celere avvio dei lavori di cui al comma 2, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla proposta del concessionario, approva il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica, e di adeguamento alle norme tecniche sopravvenute ed a quelle del Codice della strada, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa come valutata in base alle risultanze dell'analisi costi-benefici. Il Commissario approva il cronoprogramma degli interventi individuati, redatto dal concessionario secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica per fasi funzionali, tenendo pure conto delle risorse derivanti dal contributo pubblico che si rende disponibile a legislazione vigente, e redige specifici piani di convalida nel caso di interventi che sia necessario avviare con maggiore urgenza. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario subentra, limitatamente ai lavori stessi, nei compiti e funzioni di competenza dell'ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili territorialmente competente.
  7. Per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  8. Il Concessionario autostradale prosegue nella gestione dell'intera infrastruttura ai sensi della Convenzione Unica vigente, e provvede all'affidamento e gestione degli appalti relativi agli interventi di cui al comma 2 nei termini di cui alla detta Convenzione Unica. Entro 60 giorni dall'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del programma di cui al precedente comma 6, il concessionario propone al Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2413 del 14 aprile 2020 l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in coerenza con gli interventi di cui al detto programma.
  9. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti di Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. Per consentire il più celere avvio degli interventi più urgenti è autorizzata la rimodulazione delle dette risorse. Il Commissario straordinario eroga al concessionario i contributi stanziati per i detti interventi sulla base delle rendicontazioni presentate mensilmente dal concessionario e nel rispetto dei criteri individuati con uno specifico Protocollo condiviso, previo controllo dei lavori ed attività espletate per gli interventi.
  10. Ove per qualsiasi motivo il Commissario straordinario nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020 cessi dall'incarico, si procede alla nomina di un nuovo Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
  11. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 206 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.