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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.24.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
16.24.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: «e al compenso per i Commissari straordinari» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso dei Commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.