Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.»;
b) al comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.»;
c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Con uno o più decreti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, può estendere le misure di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ad uno o più interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale.».