16.18.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, è sostituito dal seguente:
«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».
Rixi Edoardo,
Lucchini Elena,
Badole Mirco,
Benvenuto Alessandro Manuel,
D'Eramo Luigi,
Dara Andrea,
Lorenzoni Eva,
Patassini Tullio,
Raffaelli Elena,
Valbusa Vania,
Vallotto Sergio,
Maccanti Elena,
Capitanio Massimiliano,
Donina Giuseppe Cesare,
Fogliani Ketty,
Furgiuele Domenico,
Giacometti Antonietta,
Tombolato Giovanni Battista,
Zanella Federica,
Zordan Adolfo