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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.18.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
16.18.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 e contabilizzate dal direttore dei lavori nel medesimo periodo o successivamente le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.».

ident. 16.4.16.16.16.30.