Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Estensione del commissariamento per le infrastrutture)
1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, l'individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari da sottoporre a commissariamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 14 giugno 2019, n. 55, è estesa alle opere non comprese nei Contratti di Programma stipulati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ANAS e RFI, nonché alle opere al servizio delle Zone Economiche Speciali ed alle opere di realizzazione delle piattaforme logistiche.