Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:
1-bis) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse;
1-ter) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli di»;
b) dopo il punto 3), è inserito il seguente :
3-bis) il comma 4 è soppresso.