Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Responsabilità dell'appaltatore per ritardi e inadempimenti)
1. Per i contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e materiali da costruzione, qualora determinino ritardi o inadempimenti rispetto alle tempistiche e agli obblighi contrattuali costituiscono causa di forza maggiore e non possono essere imputate all'appaltatore. L'appaltatore deve provare che i ritardi o gli inadempimenti siano direttamente conseguenti all'attuale carenza di materie prime. L'eventuale rinegoziazione di termini e di scadenze dei contratti di cui al precedente periodo non rappresenta una modifica sostanziale ed è sempre ammessa.