Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022.»
b) al comma 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022.»
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)
1. Il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.