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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.03.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
12.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «straordinaria e temporanea gestione dell'impresa» è inserita la seguente: «anche»;

   b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo.»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «in via presuntiva dagli amministratori,» sono inserite le seguenti: «o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),»;

   d) al comma 8, dopo le parole: «medesimo comma», sono inserite le seguenti: «, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto» e dopo le parole: «gli esperti forniscono all'impresa », sono inserite le seguenti: «, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,».

12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «straordinaria e temporanea gestione dell'impresa», è aggiunta la seguente: «anche»;

   b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «in via presuntiva dagli amministratori,» sono aggiunte le seguenti: «o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),»;

   d) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «, anche nelle ipotesi di conclusione ed estinzione del contratto oggetto dei fatti di reato,»

   e) al medesimo comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «gli esperti forniscono all'impresa», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate,».