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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.8.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
10.8.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
  7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «avvalersi» è inserita la seguente: «direttamente»;

   b) le parole: «prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati» sono sostituite dalle seguenti: «controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate».

  7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.