Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 50, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:
«1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: a) propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi; b) funzionanti, in via opzionale con propulsione elettrica autonoma attivabile con apposito comando acceleratore remoto posto sul manubrio ma completamente interrotta al superamento dei 25 km/h.
2. Per tale categoria di veicoli è obbligatorio l'uso di apposito casco per velocipedi dotato di omologazione.».