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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.69.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.69.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

   «1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: a) propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi; b) funzionanti, in via opzionale con propulsione elettrica autonoma attivabile con apposito comando acceleratore remoto posto sul manubrio ma completamente interrotta al superamento dei 25 km/h.
   2. Per tale categoria di veicoli è obbligatorio l'uso di apposito casco per velocipedi dotato di omologazione.».