Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) velocipedi elettrificati»;
2) al comma 2, alla lettera a) i capoversi da L1e a L5e sono sostituiti con i seguenti:
«- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;».