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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.55.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.55.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

   «12-bis. Per le aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessino tratti di strada non comunali, o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del prefetto, di intesa con i comuni. Qualora fossero coinvolte più province e/o regioni le relative decisioni sono adottate dalle autorità competenti in forma congiunta.
   12-ter. Nell'ambito delle zone di cui al comma 12-bis il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato al prefetto e ai corpi di polizia municipale dei comuni della zona, ciascuno nell'ambito del territorio di propria competenza. Per l'accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici per il rilievo automatico delle stesse.».

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «7, comma 12-bis,».

ident. 1.66.