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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.294.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.294.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 23:

    1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
   4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.
   4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.»

    2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4-bis» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a 5 giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario».

I Relatori