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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.286.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.286.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate sono sostituite dalle seguenti: in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7:00 e le ore 10:00 dei giorni feriali, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero donne in gravidanza, ovvero tutti gli over 55, ovvero nell'ambito del piano vaccinale.

   b) alla fine del comma 1 aggiungere: I buoni viaggio sono utilizzabili, fino ad un massimo del 50% della dotazione per ciascun comune beneficiario, dai mobility manager d'area in attuazione delle finalità di cui all'articolo 229, comma 4 del presente provvedimento, relativamente agli spostamenti casa scuola e casa lavoro su tutto il territorio della provincia o della città metropolitana.

   c) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

   “4-bis. I comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
   4-ter. I comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo”».

ident. 1.30.1.46.1.81.1.169.1.184.1.262.1.73.