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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.276.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.276.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 128, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce le modalità di acquisizione telematica di tali comunicazioni, al fine di subordinare l'idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, la quale, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio anche sulla base di una prova pratica di guida.»