Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire il più rapido ed efficace dispiegamento della misura, altamente innovativa rispetto al quadro vigente nelle amministrazioni locali, una quota percentuale delle risorse del Fondo di cui all'art. 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 23 luglio 2021, n. 106, fino ad un massimo del 4%, è destinata ad attività di supporto tecnico ed azioni di sistema omogenee ed integrate a livello nazionale».