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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.263.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.263.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  «6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente:

   “48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:

   a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;

   b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;

   c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'art. 3, numeri 12-bis) e 12-ter) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

   Al fine di armonizzare e rendere più efficace la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), fermo restando quanto introdotto dall'art. 229 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si specifica che la corsia ciclabile è caratterizzata da una striscia di corsia ciclabile bianca, con larghezza conforme al dettato dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche nei casi in cui debba essere valicata nel caso corra lungo stalli di sosta o accessi carrai.
   In caso di sosta al fianco della corsia si prevede una striscia marginale da realizzare nel rispetto degli articoli 138 e 141 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).
   Nel caso di fermata del trasporto pubblico collettivo e quindi di corsia impegnata da altri veicoli come da art. 3, comma 1, numero 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corsia prosegue lungo la fermata con una striscia tratteggiata, per garantirne la valicabilità, da realizzare secondo le indicazioni fornite dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   Vista l'assenza di specifica indicazione gli appositi segnali di inizio e di fine da apporre, come invece prescritto per altre fattispecie, non è apposta alcuna segnaletica verticale che indichi inizio e fine della corsia ciclabile.
   In considerazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, numero 12-ter e dell'art. 7, comma 1, i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'ingresso veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di senso unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con il segnale di uso corsie (Fig. II 339 art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). All'uscita veicolare delle strade con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, si sostituisce il segnale di 'senso vietato' di cui alla Fig. 247 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il segnale verticale di divieto di transito (fig. II 46 art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) con pannello integrativo 'eccetto bici'. Alle intersezioni con strade afferenti alla strada con corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è installato il segnale di 'direzione obbligatoria' con pannello integrativo 'eccetto bici' (Fig. II 80 art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).
   Per quanto riguarda la casa avanzata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, numero 7-bis) del decreto legislativo n. 285 del 1992, dal punto di vista attuativo, l'art. 182, comma 9-ter, precisa che nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.
   Per le dimensioni delle linee di arresto, queste sono invece realizzate secondo le indicazioni fornite dall'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il pittogramma del velocipede può essere utilizzato come da indicazione dell'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b).”».

ident. 1.51.