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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.258.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.258.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

    a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Per le aree di particolare di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica che insistono su più amministrazioni comunali ovvero interessano tratti di strada non comunali o in presenza di motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute e dell'ambiente, le competenze della Giunta e del Sindaco previste dal presente articolo sono di competenza del Prefetto, di intesa con i Comuni. Qualora fossero coinvolte più Province e Regioni, le relative decisioni sono adottate dalle Autorità competenti in forma congiunta».;

    a-ter) all'articolo 47:

   1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

    «c-bis) velocipedi elettrificati»;

   2) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

    «a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;

    categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

    categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie»;

    a-quater) all'articolo 50, secondo comma, le parole «3 m» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;

    a-quinquies) dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

   «50-bis. – (Disposizioni in materia di velocipedi elettrificati). – 1. Sono denominati velocipedi elettrificati i velocipedi che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: propulsione muscolare assistita per mezzo di motore elettrico ausiliario con potenza massima di 250 watt e di 500 watt per velocipedi adibiti a trasporto carichi.»;

    a-sexies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o avente potenza non superiore a 4000 watt se ad alimentazione elettrica;»

   al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;

    b-ter) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.»

   al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

    c-bis) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di lunghezza di 18,75 m, possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;

    c-ter) all'articolo 110, comma 2, dopo le parole: «consorzi pubblici» sono inserite le seguenti: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57 lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.»;

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: primo soccorso, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: anche presso una autoscuola di cui all'articolo 123 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possano erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale di cui ai periodi precedenti.

   al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

    d-bis) all'articolo 121, comma 3, le parole «sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da altri soggetti, individuati con decreto del Ministero medesimo»;

    d-ter) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: «allarme acustico antifurto» sono inserite le seguenti: «e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis

   al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    «01) al comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: “, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” con le seguenti: “. Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.”».

   al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

    e-bis) all'articolo 177, al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al periodo precedente, le relative caratteristiche tecniche, i requisiti amministrativi per la loro immatricolazione e revisione e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati.»;

    e-ter) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «carta di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «o documento unico di circolazione» e dopo la parola: «proprietario» sono aggiunte le seguenti: «o del locatario leasing».

   al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

    g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «7, comma 12-bis,»;

    g-ter) all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dal Prefetto agli uffici del Pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri».