Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 33), le parole: «delimitata e protetta» sono sostituite dalle seguenti: «delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta»;
b) al numero 36), la parola: «Passaggio» è sostituita dalla seguente: «Percorso»;
c) al numero 53-bis) la parola: «Debole» è sostituita dalla seguente: «Vulnerabile», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada, le parole: «debole» e «deboli», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili»;
Conseguentemente:
dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 9-bis è abrogato;
2) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'art. 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. In tal caso resta ferma la possibilità di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'art. 70.»;
a-ter) all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis) Dalle violazioni di cui al comma 3, lettera i) e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni; alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, è premesso il seguente capoverso: “Art. 15, comma 3 lettera i) – 3; comma 3-bis – 3”»;
a-quater) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.
2-bis. Su tutte le strade, per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata»;
al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 40, al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;
2) dopo le parole: «dei ciclisti» sono aggiunte le seguenti «e dei conducenti di monopattini»;
3) aggiungere in fine le parole: «In corrispondenza delle intersezioni stradali, gli attraversamenti pedonali sono posti a valle della linea di arresto dei veicoli e in corrispondenza dei marciapiedi o dei margini della strada intersecata.»;
c-bis.1) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.»;
c-ter) all'articolo 80, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per garantire l'elevata obiettività e qualità dei controlli, gli ispettori devono essere privi di qualsiasi forma di conflitto di interesse con le imprese di cui al comma 8. Non sono pertanto ammessi rapporti lavorativi diretti. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione degli ispettori alle imprese di cui al comma 8.»;
c-quater) all'articolo 85:
1) al primo periodo del comma 4-bis, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
2) il secondo periodo del comma 4-bis, è soppresso;
c-quinquies) all'articolo 86, comma 3, le parole «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;
d-ter) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d-quater) all'articolo 126-bis:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni variazione di punteggio è verificabile nel Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di trenta punti.»
d-quinquies) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «gli 80 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali»;
2) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: 10 km/h nelle aree pedonali; 25 km/h in tutti gli altri casi»;
3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Tale disposizione non si applica nei centri abitati e nelle strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
4) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da cinque a dieci giorni.»;
5) al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da dieci a trenta giorni.»;
6) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
«9-ter. Le sanzioni amministrative pecuniarie e i periodi di sospensione della patente di guida di cui ai commi 7, 8, 9, 9-bis del presente articolo sono raddoppiate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sono triplicate in caso di limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h.»;
7) al comma 12-quater, al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;
8) al comma 12-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;
d-sexies) all'articolo 143 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»;
d-septies) all'articolo 148, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. È vietato ai veicoli di cui all'art. 47 comma 2 lettere b), c) e d) il sorpasso di velocipede e dei monopattini nelle strade urbane ciclabili e nelle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»
al comma 1, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) premettere il punto: 01) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis – Relativamente al comma 1,lettere e), f) e g), per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, degli utenti più vulnerabili che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali devono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II.436), o da altro sistema equivalente che impedisca la sosta dei veicoli di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità e comunque non inferiore a 5 metri. Su tale area è vietata la sosta.»;
2) dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente:
1.3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini e ai velocipedi è comunque consentita la sosta negli stalli ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli. Nel caso la sosta sia tariffata, essi sono comunque esonerati dal pagamento.
2-ter. I gestori dei servizi di noleggio dei monopattini concordano con le amministrazioni le aree dove la sosta dei mezzi a noleggio è consentita e dove sia inibita, anche senza l'impiego di segnaletica e utilizzando in alternativa le soluzioni tecnologiche disponibili dalle piattaforme di gestione e prenotazione del servizio.»;
dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
e-bis) all'articolo 171, comma 2, la parola: «minore» è soppressa e dopo la parola: «risponde» è aggiunta la seguente: «anche»;
e-ter) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7»;
e-quater) all'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;
2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 165 ad euro 661» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi»;
3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
e-quinquies) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:
«Art. 173-bis.
(Divieto di fumare durante la guida)
1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida.
2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3.»;
e-sexies) all'articolo 175, comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1»;
3) dopo le parole: «se a motore termico», sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico,»
e-septies) all'articolo 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «strade urbane ciclabili» sono inserite le seguenti: «e nelle strade dove vige un limite di velocità massima pari o inferiore a 30 km/h»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. I monopattini possono sempre essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico»;
3) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. È consentito ai velocipedi e ai monopattini di percorrere le strade in senso opposto a quello degli altri veicoli ove sia presente la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter, ovvero tenendo la destra nelle strade a senso unico con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h purché sia opportunamente indicato nella segnaletica verticale.»;
4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Gli utenti dei servizi di noleggio dei monopattini che vengono inibiti temporaneamente ovvero sospesi definitivamente da un servizio di noleggio a causa di comportamenti scorretti o di violazioni del codice della strada durante l'uso dei mezzi noleggiati, entro 24h sono inibiti per almeno 7 giorni ovvero sospesi definitivamente anche dagli altri servizi di noleggio per il medesimo tipo di veicolo».
al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) all'articolo 190 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 non si applicano sulle strade urbane ciclabili e sulle strade ove il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»;
g-ter) all'articolo 196, comma 1, al secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione»;
g-quater) All'articolo 202, terzo periodo, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «relative all'articolo 142 ovvero quelle»;
g-quinquies) all'articolo 203 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
g-sexies) all'articolo 208:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione, nonché per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), con priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici»;
2) al comma 4, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pedonale, con particolare riferimento al potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis) dando priorità alla creazione, ovvero al potenziamento, di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici.»
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al capoverso «Art. 142», è aggiunta la seguente voce: «Comma 7, – 3, il Comma 8» è sostituito dal seguente: «Art. 142 – Comma 8 – 6. Comma 9, – 8. Comma 9-bis, – 10»;
2) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4» e: «Comma 1, lettera h-bis) – 2»;
3) il capoverso «Art. 173» è sostituito dal seguente: «Art. 173 – Comma 3 – 5. Comma 3-bis, primo periodo – 5. Comma 3-bis, secondo periodo – 10»;
4) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8».
1-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 75-ter, le parole: «, esclusivamente all'interno della medesima» sono sostituite con le seguenti: «o ciclopedonale, corsia ciclabile, esclusivamente all'interno delle medesime» e le parole: «6 km/h» sono sostituite con le seguenti: «10 km/h».
1-quater. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato.
1-quinquies. Per il triennio 2022-2024, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministero dell'istruzione e il Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, previsti dagli articoli 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 bis, e sui rischi derivanti dall'uso non corretto. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.