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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.22.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Le violazioni della presente lettera possono essere contestate una sola volta nell'ambito delle 24 ore e nell'ambito della medesima sede stradale.»