Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Le violazioni della presente lettera possono essere contestate una sola volta nell'ambito delle 24 ore e nell'ambito della medesima sede stradale.»