Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il comma 8 dell'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Nel caso in cui l'area di parcheggio sia sottoposta a dispositivi di controllo della durata della sosta, l'importo della sanzione amministrativa non può essere superiore alla mancata corresponsione dell'importo che sarebbe stato dovuto al termine massimo della sosta ove inferiore a quanto stabilito nel precedente periodo».