Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture» sono inserite le seguenti: «, motocicli e velocipedi»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi)».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta» sono aggiunte le seguenti: «, motociclo e velocipede».