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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.193.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.193.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. L'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si interpreta nel senso che le persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, sono anche le persone con disabilità psichiche che, a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate, anche temporaneamente, autonome nella mobilità necessitando della mediazione di terze persone per la gestione degli spostamenti».