Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 15, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Dalle violazioni di cui al comma 1, lettera i), e al comma 3-bis consegue, inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni. In caso di reiterazione della violazione, nel corso dell'anno, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni;»;
a-ter) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, comma 1, è premesso il seguente capoverso: «Art. 15, comma 1, lettera i) – 3; comma 3-bis – 3».