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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.185.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
1.185. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:

   a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;

   b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;

   c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».