Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».