Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire il seguente comma:
“48-bis. Oltre a nuove piste ciclabili urbane sono ammissibili i seguenti interventi:
a. interventi relativi alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, tra cui zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, semaforistica dedicata, ecc.;
b. interventi dedicati alla sosta dei velocipedi, come stalli in segnaletica, rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15% della quota attribuita a ciascun beneficiario;
c. corsie ciclabili in segnaletica, corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cui all'art. 3, lettere 12-bis) e 12-ter) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”».