1.181.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 44, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa ai dispositivi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, in prossimità dei passaggi a livello con barriere e semibarriere può essere collocata, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, una lanterna semaforica veicolare normale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c), e comma 2.
2-ter. Per le modalità di funzionamento delle lanterne semaforiche di cui al comma 2-bis, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 41.»
Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 147, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La violazione della segnaletica luminosa, di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, può essere rilevata anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento.
6-ter. La violazione della segnaletica luminosa di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 del presente articolo.».