Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 47:
1) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) velocipedi elettrificati»;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico non superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici e la cui potenza del motore elettrico superi i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.».