Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti)
1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei centri prova autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano, come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. 2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.».