Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) all'articolo 180, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.»