Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 180, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. L'invito a fornire o esibire documenti di cui al comma 8 non si applica alla documentazione la cui esistenza e validità può essere accertata tramite verifica telematica dagli uffici di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono individuati i documenti di cui al primo periodo».