Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La violazione prolungata nel tempo del medesimo divieto di sosta, fatti salvi i casi di cui all'articolo 159, comma 1, soggiace esclusivamente alla sanzione prevista per la prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo».