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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.141.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.141.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro nazionale unico del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).