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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
1.13. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

    0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»;

   b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 50, comma 2, le parole: «3 m» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;

   a-ter) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica»;

   c) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;

   b-ter) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.»;

   d) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

   c-bis) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;

   c-ter) all'articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;

   e) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti di dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo»;

   f) alla lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalle seguenti:

   «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

   h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;

   g) dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi».