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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.122.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.122.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 75-bis:

    1. al primo periodo, le parole: da euro 100 a euro 400 sono sostituite dalle seguenti: da euro 250 a euro 600;

    2. al secondo periodo, le parole: 2 kW sono sostituite dalle seguenti: 1 kW;

   2. al comma 75-ter:

    3. al secondo periodo, le parole: 25 km/h sono sostituite dalle seguenti: 20 km/h;

    4. dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: Ciascun monopattino a propulsione prevalentemente elettrica può essere condotto esclusivamente da un solo utilizzatore. La circolazione dei monopattini è sempre vietata sui marciapiedi;

    5. è aggiunto in fine il seguente periodo: Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di circolazione sui marciapiedi;

   3. al comma 75-quater:

    6. al secondo periodo, le parole: di età inferiore a diciotto anni sono soppresse;

    7. al quarto periodo, le parole: da euro 50 a euro 200 sono sostituite dalle seguenti: da euro 200 a euro 500;

   4. dopo il comma 75-septies sono aggiunti i seguenti:

   “75-octies. I proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetta, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni.
   75-novies. I conducenti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall'organo accertatore a norma dell'articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l'organo accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.
   75-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193”».