Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 167, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Nei valichi alpini, primari e secondari, e negli accessi portuali gli organi di polizia stradale, nel caso di veicoli adibiti al trasporto di merci immatricolati all'estero, verificano la corrispondenza tra il peso della massa complessiva dichiarata e il peso di quella effettivamente trasportata, nonché il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 62.»