Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 chilogrammi, progettati e costruiti per il trasporto e la raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B”».