Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4-ter. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
1. il servizio 118;
2. il trasporto organi;
3. il trasporto sangue ed emoderivati;
4. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
5. il trasporto neonatale e pediatrico;
6. il trasporto di pazienti oncologici;
7. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
8. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
9. il trasporto di soggetti disabili.
4-quater. L'esenzione di cui al comma 4-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 4-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
4-quinquies. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
1. ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
2. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
3. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
4. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
5. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.