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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.112.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.112.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4-ter. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   1. il servizio 118;

   2. il trasporto organi;

   3. il trasporto sangue ed emoderivati;

   4. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   5. il trasporto neonatale e pediatrico;

   6. il trasporto di pazienti oncologici;

   7. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   8. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   9. il trasporto di soggetti disabili.

  4-quater. L'esenzione di cui al comma 4-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 4-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  4-quinquies. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   1. ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   2. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   3. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   4. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   5. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.