Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.».