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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.05.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
1.05. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e»;

    2) al comma 2,   2.1. la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto»;
  2.2. la lettera m) è soppressa;

    3) al comma 3, le parole: «, g) e m)» sono sostituite dalle seguenti: «e g)»;

   c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo;».

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, lettera a), si applicano a partire dal 31 marzo 2022.
  5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare e adeguare il decreto ministeriale 1 dicembre 2006, n. 316, «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale», anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.