Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea non si applicano nei territori delle Regioni che si collocano in «Zona bianca».