Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dispensa dall'esame di idoneità professionale per imprese operanti con veicoli con massa inferiore alle 3,5 t)
1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055, sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell'Unione europea di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.