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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni in materia di monopattini elettrici)

  1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione su strada di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito anche «monopattini elettrici» è regolata dal presente articolo.
  2. Nell'ambito della circolazione su strade pubbliche, i conducenti alla guida dei monopattini elettrici di cui al presente articolo e come definiti dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possono in ogni caso viaggiare ad una velocità superiore ai 20 km/h e ai 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
  3. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a velocità superiori a quelle stabilite nel comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  4. I monopattini elettrici di cui al comma 1 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità massima di 50 km/h o inferiore, comunque ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
  5. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono sempre essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, ben funzionanti e che devono essere attivati da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.
  6. I monopattini elettrici devono altresì poter essere identificati attraverso un codice identificativo unico e ben visibile.
  7. In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche del codice identificativo e le sue modalità di rilascio e di registrazione.
  8. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  9. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
  10. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo e devono essere titolari almeno di patente di categoria AM.
  11. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
  12. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
  14. I monopattini elettrici di cui al comma 1, per poter circolare su strada pubblica, devono essere muniti di copertura assicurativa per responsabilità civile al pari delle biciclette a funzionamento autonomo e dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
  15. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati e l'individuazione di apposite aree di parcheggio dedicate;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

   d) le caratteristiche del tutorial obbligatorio in App, informativo sul corretto utilizzo mezzo, che dovrà essere predisposto a cura dei titolari di dispositivi e licenze.

  16. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e a prevedere un call-center sempre operativo e un numero dedicato alle amministrazioni locali.
  17. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente il codice identificativo del mezzo di cui al comma 6 e la posizione dello stesso nella pubblica via.