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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.039.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.039.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esami e autorizzazioni a esercitarsi per il conseguimento delle patenti di guida)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   b) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ident. 1.011.1.021.1.027.