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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.036.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.036.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli utenti vulnerabili della strada)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e dei luoghi di culto e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

   a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

   b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

   c) i luoghi frequentati da bambini.

  2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 1, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Art. 1-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di materia di manutenzione e localizzazione della segnaletica stradale)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 208, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada.»

   b) all'articolo 226, comma 2, dopo le parole: «allo stato tecnico e giuridico della strada», sono inserite le seguenti: «alla segnaletica stradale installata e alla sua manutenzione».

Art. 1-quater.
(Fondo per la sostituzione della segnaletica stradale)

  1. Al fine di sostenere gli enti proprietari nelle operazioni di sostituzione della segnaletica stradale, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo della dotazione di 5 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato agli enti proprietari di strade che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, abbiano proceduto alla sostituzione alla segnaletica stradale verticale prioritaria per la sicurezza degli utenti, quali i segnali di pericolo o di precedenza, con nuovi segnali rifrangenti e resistenti all'usura, nonché al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con materiali visibili in condizioni meteorologiche avverse.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche degli interventi ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, le modalità di rendicontazione degli interventi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si corrisponde a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-quinquies.
(Requisiti minimi della segnaletica orizzontale)

  1. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza stradale e di contenere i costi di manutenzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono definiti i requisiti minimi della segnaletica orizzontale stradale, con particolare riferimento a:

   a) innovazione dei materiali;

   b) visibilità sul bagnato;

   c) resistenza all'usura.

ident. 1.010.