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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.034.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
1.034. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 213:

    1) al comma 3, terzo periodo, la parola: «trasmissione» è sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti «adottato dal prefetto»;

    2) al comma 5:

  2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione»;
  2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione»;

    3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» è sostituita dalla seguente: «alienato»;

   g-ter) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» è sostituita dalle seguenti «fermo amministrativo»;

   g-quater) all'articolo 215-bis:

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole «, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono soppresse;

    2) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al» sono sostituite con le seguenti «attuazione delle disposizioni del»;

    3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» è soppressa.